Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 137, è inserito il seguente:

      «Art. 1-bis. - (Misura dell'indennizzo definitivo). - 1. Ai titolari di beni, diritti ed interessi, ai quali è già stato riconosciuto l'ulteriore indennizzo di cui all'articolo 1, è altresì riconosciuto l'indennizzo definitivo nella misura indicata nella tabella B annessa alla medesima legge.
      2. La liquidazione degli indennizzi, calcolati sulla base della tabella B annessa alla presente legge, è effettuata nei confronti degli aventi diritto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione per i beni con valore al 1938 fino a lire 100.000, entro due anni dalla stessa data per i beni con valore al 1938 da 100.001 a 200.000 lire e per i restanti beni secondo i termini stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze in base alle disponibilità di bilancio».